Anatocismo illegittimo

Post on 09 Febbraio 2016

Il Tribunale di Napoli - sezione stralcio - con la sentenza num. 15544/2015 ha dichiarato illegittimo l'anatocismo applicato dalla banca.

 Sulla continuità del conto corrente  Nel corso del rapporto di conto corrente, il numero di conto venuia modificato uniliaterlamente, da parte della banca, per esigenze amministartive. Il Tribunale di Napoli - sezione stralcio - pertanto con la  sentenza 1544/15 ha considerato il rapporto di conto correntei “unitario e continuativo” e che il mutamento è avvenuto solo per esigenze tecniche. Qundi, la domanda attorea è stata accolta su tutto il rapporto di conto corrente. Sulla prescrizione: dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono registrati. Sull'invio degli estratti di conto corrente: la mancata contestazione dell’estratto conto trasmesso da una banca al cliente può rendere inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti unicamente sotto il profilo meramente contabile, ma non pregiudica la possibilità per il correntista di contestare la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori che hanno dato luogo agli addebiti e agli accrediti.   tribunaledinapolisezionestralciosentenza15544/15