Possibile il ricorso entro 60 giorni

Post on 13 Aprile 2015
by Super User

La difesa. Il contribuente può opporsi alle irregolarità

I contribuenti che ricevono richieste di pagamento senza avere precedentemente ricevuto gli atti impositivi, perché irregolarmente notificati o non notificati, possono presentare ricorso. Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di notifica della richiesta di pagamento.

Può essere il caso di un contribuente al quale viene notificata una comunicazione preventiva di fermo auto con richiesta di somme per circa 100mila euro. Il contribuente presenta il ricorso, eccependo la mancata notifica degli atti presupposti; nel caso specifico, l’omessa o irregolare notifica dell’atto di accertamento. Nel ricorso si fa presente che la mancata o irregolare notifica degli atti preliminari dai quali scaturisce la richiesta delle somme iscritte a ruolo rende nulla “ab origine” la richiesta di pagamento. Al riguardo, occorre segnalare le importanti istruzioni contenute nella circolare n. 1 del 29 dicembre 2008, emanata dal Comando generale della Guardia di Finanza. In questa circolare, il quarto capitolo della parte seconda del primo volume si occupa delle irregolarità nell’esercizio dei poteri ispettivi e delle possibili conseguenze. In proposito, viene precisato che il mancato rispetto delle regole dettate dalla legge per l’esercizio dei diversi poteri ispettivi previsti nel settore fiscale è generalmente causa d’inidoneità degli elementi acquisiti e, di conseguenza, non possono supportare legittimamente un provvedimento impositivo e/o di irrogazione sanzioni. Il mancato rispetto delle regole riproduce nel diritto tributario il meccanismo tipico del diritto amministrativo, in base al quale, nel momento in cui sussiste un collegamento di natura procedimentale tra un atto (ad esempio, l’omessa o irregolare notifica dell’atto di accertamento) e il provvedimento (la richiesta di pagamento), nel senso che il primo rileva come antecedente necessario e strumentale rispetto al secondo, i vizi dell’uno riverberano effetti negativi sulla validità dell’altro, cosiddetta “invalidità derivata”. In proposito, la Cassazione, sezione tributaria, con sentenza 1532, depositata il 2 febbraio 2012, insegna che l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo. In materia di nullità ab origine della cartella di pagamento o di altre somme iscritte a ruolo, valgono gli insegnamenti della Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 20098 emessa nell’udienza dell’8 luglio 2009 e depositata il 18 settembre 2009. In questa sentenza, la Cassazione avverte che, a norma dell’articolo 19 del decreto legislativo 546/92, la cartella può essere impugnata per omessa o invalida notificazione di un atto presupposto, quale l’avviso di accertamento, di rettifica o liquidazione; tale vizio procedimentale determina l’invalidità della cartella stessa. L’impugnazione della cartella per vizio della notifica dell’atto presupposto non può dar luogo a sanatoria di tale vizio. Ne consegue che, nei casi in cui l’atto presupposto, cioè l’atto impositivo, è stato omesso o irregolarmente notificato, tale vizio procedimentale determina l’invalidità della richiesta di pagamento.
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S.Mor.
T.Mor.